Abbiamo tradotto il testo del comunicato della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo sulla sentenza che ha dato ragione al ricorso del nostro compagno Arnaldo Cestaro e ha condannato l’Italia per i pestaggi della polizia alla scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001.

Legislazione penale italiana inadeguata e sprovvista di effetti dissuasivi per prevenire efficacemente le reiterazione di possibili violenze poliziesche.

  Nella sua sentenza della camera, resa oggi nell’affare Cestaro contro Italia (ricorso numero 6884/11), la Corte europea dei diritti dell’uomo afferma, all’unanimità, che c’è stata:

 Violazione dell’articolo 3 (divieto della tortura e dei trattamenti disumani o degradanti) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in relazione ai trattamenti dannosi subiti dal richiedente, e

Violazione dell’articolo 3 (divieto della tortura e dei trattamenti disumani o degradanti) della Convenzione in ragione della legislazione penale applicata nel merito

 La causa riguarda gli eventi accaduti alla fine dell’incontro del G8 di Genova nel luglio 2001, in una scuola messa a disposizione dalle autorità municipali al fine di servire quale luogo di alloggio notturno per i manifestanti. Un’unità della polizia anti-sommossa ha investito l’edificio verso mezzanotte al fine di procedere a una perquisizione. Ne sono conseguiti atti di violenza.

 La corte giudica in particolare che, tenendo conto dell’insieme di circostanze esposte, i trattamenti dannosi subiti dal richiedente durante l’irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini devono essere qualificati come “tortura” nel senso dell’articolo 3 della Convenzione. La Corte rileva che l’assenza di identificazione degli autori materiali dei comportamenti dannosi è derivata in parte dalla difficoltà oggettiva della Procura di procedere a identificazioni certe ma ugualmente dalla mancanza di cooperazione della polizia.

 La Corte si pronuncia sulla violazione dell’articolo 3 della Convenzione, a causa dei trattamenti dannosi subiti da M. Cestaro e di una legislazione penale inadeguata in relazione all’esigenza di sanzione degli atti di tortura e alla mancanza di effetti dissuasivi per prevenire efficacemente la loro reiterazione.

 Dopo aver segnalato il carattere strutturale del problema, la Corte richiama a ciò che concerne le misure da prendere per porre rimedio, gli obblighi positivi che incombono sullo stato nel terreno dell’articolo 3 possono comportare il dovere di mettere in campo un quadro giuridico adeguato, segnatamente per mezzo di disposizioni penali efficaci.

 Fatti principali

 Il richiedente, Arnaldo Cestaro, è un cittadino italiano, nato nel 1939 e residente a Roma.

 La causa riguarda gli eventi accaduti nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, alla fine dell’incontro del G8 di Genova, nella scuola Diaz-Pertini, un luogo di alloggio per la notte per i manifestanti che era stato messo a loro disposizione dalle autorità.

 Il ventisettesimo incontro del G8 si svolge a Genova tra il 19 e il 21 luglio. Un certo numero di organizzazioni non governative aveva costituito un gruppo chiamato “Genoa Social Forum” (GSF) con lo scopo di organizzare nello stesso tempo a Genova, un incontro altermondista. Le autorità italiane misero in campo un imponente dispositivo di sicurezza.

 Numerosi incidenti, scontri con le forze dell’ordine, saccheggi, attacchi, vandalismo e devastazioni, ebbero luogo nella città durante i due giorni del 20 e 21 luglio. Molte centinaia di manifestanti e membri delle forze dell’ordine furono feriti o intossicati dai gas lacrimogeni. Interi quartieri di Genova furono devastati.

 La municipalità di Genova, aveva messo a disposizione dei manifestanti la scuola Diaz-Pertini come luogo di alloggio per la notte. Il 20 e il 21 luglio, dei residenti del quartiere segnalarono alle forze dell’ordine che degli individui giovani, vestiti di nero, erano penetrati nella scuola. Nella notte tra il 21 e il 22 luglio, un’unità della polizia anti-sommossa investì l’edificio verso mezzanotte al fine di procedere a una perquisizione.

 A. Cestaro, che allora aveva 62 anni, si trovava nella scuola al momento dei fatti. All’arrivo della polizia, si era seduto con la schiena contro il muro e aveva alzato le braccia in alto. Fu colpito più volte e i colpi causarono molteplici fratture. Ha conservato delle conseguenze fisiche delle sue ferite.

 Dopo tre anni di investigazioni condotti dalla Procura di Genova, ventotto persone tra i funzionari, i quadri e gli agenti delle forze dell’ordine, furono rinviate a giudizio. Il 13 novembre 2008, il tribunale condannò tra gli altri dodici accusati a delle pene comprese tra due e quattro anni d’imprigionamento come al pagamento insieme con il ministero degli Interni, dei costi e delle spese e dei danni alle parti civili, alle quali il tribunale accorda una provvisionale dai 2.500 ai 50.000 euro. A. Cestaro si vede accordare una provvisionale di 35.000 euro.

 Il 31 luglio 2010, la Corte d’appello riformula in parte il giudizio adottato. Il 2 ottobre 2012, la Corte di cassazione conferma per l’essenziale il giudizio.

Accusa, procedura e composizione della Corte

 Invocando in particolare l’articolo 3 (proibizione della tortura e dei trattamenti disumani o degradanti), il richiedente lamenta di essere stato vittima di violenze e sevizie, durante l’irruzione delle forze di polizia nella scuola Diaz-Pertini, che possono secondo lui essere qualificate come tortura.

 Il ricorso è stata introdotto davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo il 28 gennaio 2011.

 La sentenza è stata resa da una camera di sette giudici composta da:

 Päivi Hirvelä (Finlandia), presidente, Guido Raimondi (Italia), George Nicolaou (Cipro), Ledi Bianku (Albania), Nona Tsotsoria (Georgia), Krysztof Wojtyczek (Polonia), Faris Vehabović (Bosnia – Erzegovina) come pure Françoise Elens-Passos, cancelliere di sezione.

Decisione della Corte.

 Articolo 3

 La Corte sottolinea che, secondo la Corte di Cassazione, le violenze della scuola Diaz-Pertini sono state perpetrare con “un fine punitivo, un fine di rappresaglia, volto a provocare l’umiliazione e la sofferenza fisica e morale delle vittime” e che possono essere qualificate come “torture” nel senso dell’articolo 1 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

 Risulta dal dossier che Cestaro è stato aggredito da agenti con colpi con piedi e manganello del tipo tonfa, che è stato colpito a varie riprese in più luoghi del corpo, che i colpi dati gli hanno causato delle fratture multiple e che ha conservato una debolezza permanente del braccio destro e della gamba destra. Ugualmente, i sentimenti di paura e angoscia provati da lui al momento dei fatti non devono essere sotto stimati.

 La Corte rileva ugualmente l’assenza di ogni legame di causalità tra il comportamento di M. Cestaro e l’utilizzo della forza da parte degli agenti di polizia al momento dell’intervento. I trattamenti dannosi in causa dunque sono stati inflitti in maniera totalmente gratuita. Non potrebbero esser considerati un mezzo proporzionato utilizzato dalle autorità per raggiungere il fine ricercato. L’irruzione della scuola Diaz-Pertini era ritenuto essere una perquisizione affinché la polizia potesse ricercare degli elementi di prova che permettessero di identificare i membri dei black blocks, autori di saccheggi nella città, e, all’occorrenza, arrestarli.

 La Corte considera che le tensioni che avrebbero, secondo il Governo, prevalso durante l’irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini si spiegano meno per delle ragioni obiettive e circostanziali che per la decisione di procedere a degli arresti mediatizzati e per l’adozione di modalità operative non conformi alle esigenze della protezione dei valori che  derivano dall’articolo 3 della Convenzione così come dal diritto internazionale pertinente.

 Considerando nell’insieme le circostanze esposte, la Corte stima che i trattamenti dannosi subiti dal richiedente durante l’irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini devono essere qualificati come “tortura” nel senso 3 della Convenzione.

 Per ciò che riguarda l’indagine, la Corte osserva che i poliziotti che hanno aggredito M. Cestaro nella scuola Diaz-Pertini non sono mai stati identificati. Non sono stati oggetto di un’inchiesta e sono rimasti impuniti. La Corte nota che l’assenza d’identificazione degli autori materiali deriva in parte dalla difficoltà oggettiva della procura di procedere a delle identificazioni certe ma ugualmente dalla mancanza di cooperazione della polizia. La Corte si rammarica che la polizia italiana abbia potuto rifiutarsi impunemente di apportare alle autorità competenti la cooperazione necessaria all’identificazione degli agenti suscettibili di essere implicati negli atti di tortura.

 La Corte osserva che i delitti di calunnia, di abuso d’autorità pubblica, di lesioni semplici e aggravate che riguardano gli avvenimenti che hanno avuto luogo nella scuola Diaz-Pertini, sono stati prescritti prima della decisione d’appello. Ne risulta dunque che alla conclusione della procedura penale, nessuno è stato condannato in ragione di trattamenti dannosi perpetrati, segnatamente riguardo, M. Cestaro, i delitti di lesioni semplici essendo stati stati colpiti dalla prescrizione.

 In considerazione di quanto precede, la Corte stima che la reazione delle autorità non è stata adeguata tenendo conto della gravità dei fatti. Ciò, pertanto, la rende incompatibile con gli obblighi procedurali che derivano dall’articolo 3 della Convenzione.

 La Corte considera, tuttavia, che questo risultato non è imputabile agli indugi o alla negligenza della procura o delle giurisdizioni nazionali, ma che è la legge penale italiana applicata alla materia che si è rilevata inadeguata in relazione all’esigenza di sanzione degli atti di tortura e sprovvista di effetti dissuasivi per prevenire efficacemente la loro reiterazione.

Riparazione equa (articolo 41) e articolo 46

 Dopo aver sottolineato il carattere strutturale del problema, la Corte richiama che per ciò che concerne le misure da prendere per portare rimedio, gli obblighi positivi che incombono sullo Stato sul terreno dell’articolo 3 possono comportare il dovere di mettere in atto un quadro giuridico adeguato, segnatamente per mezzo di disposizioni penali efficaci.

 Essa stima necessario che l’ordine giuridico italiano si munisca di mezzi giuridici atti a sanzionare in maniera adeguata i responsabili di atti di tortura o di altri trattamenti dannosi in relazione all’articolo 3 e a impedire che questi possano beneficiare di misure in contraddizione con la giurisprudenza della Corte.

 Tenuto conto delle circostanze della causa e del risarcimento già ottenuto da lui a livello nazionale, la Corte dichiara che l’Italia deve versare al richiedente 45.000 euro per danno morale.

[traduzione del compagno Stefano Acerbo]

testo originale del comunicato della Corte europea dei diritti umani

il testo integrale della sentenza

arnaldo-cestaro

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