Circolo ” G.Impastato” Rifondazione Comunista – Lettera aperta al Consiglio comunale
Oggetto: Richiesta applicazione art. 5 del Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate del Comune di Castelvetrano
Si porta a conoscenza di questo massimo Consesso Civico che i cittadini di Castelvetrano subiscono un’imposizione fiscale iniqua e costi dei servizi non rapportabili alla qualità e quantità dei servizi erogati.
Rimaniamo perplessi sulla determinazione dei costi dei servizi che non viene definita dal Consiglio Comunale bensì dal Sindaco.
In questi giorni a migliaia di cittadini vengono notificate cartelle di pagamento per iscrizioni a ruolo da parte del Comune di Castelvetrano per il pagamento della TIA anno 2010.
Queste richieste di pagamento non solo non rispettano i parametri del Decreto Ronchi in termini di efficienza, efficacia ed economicita’, ma sono illegittime in quanto la tariffa è stata determinata dal Sindaco con proprio Provvedimento n° 46 del 29/04/2010, quando di fatto dal combinato disposto dell’art. 117 della Costituzione e dell’art. 49.8 D.lgs n. 22/97 discende che la materia dei rifiuti è di competenza esclusiva dello Stato che con propria legge statuisce la titolarità della competenza a determinare la tariffa in capo al Consiglio Comunale che non può assolutamente delegare ad altri organi competenze riconosciute per Legge, in tal senso Corte di Cassazione Sez. Unite n° 8313 del 08/04/2010.
Infatti, come disposto del DPR n. 158/1999 e dell’art. 42. lett. f, D.lgs. n. 267/00, è l’Ente Comunale a determinare la tariffa di riferimento (art. 2 DPR 158/99), ad approvare il piano finanziario (art. 8) e a deliberare, ex art. 49.8 del Dlgs n.22/97, la TIA.
Lo Statuto Comunale in atto vigente all’ art. 19 comma 2 prevede che la G.M. impronta la propria attività a principi di legalità, efficienza, efficacia e trasparenza, mentre all’art. 23 comma 3 al punto a) prevede di proporre al Consiglio Comunale i regolamenti.
Si riporta altresì il contenuto dell’art. 87 dello Statuto Comunale rubricato: Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute dove il comma 1) recita: “Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella legge regionale 48/91 e nell’ordinamento amministrativo degli enti locali, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni”
A tutt’oggi è vigente il Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate del Comune di Castelvetrano approvato con delibera di C.C. n° 28/99 che all’art 5 prevede: “Al Consiglio Comunale compete la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza fermo restando le disposizioni previsti dalD.Lgs 77/95 e successive modifiche nell’ipotesi in cui l’ente versi in stato di dissesto. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario”.
Che tale Regolamento è perfettamente vigente e ad esso debba uniformarsi l’attività del Consiglio Comunale lo dimostra anche la Delibera di G.M. n° 277 del 10/06/2005 avente ad oggetto: “ Regolamento Generale per le discipline delle entrate comunali in applicazione del D. Lgs n° 446 del 15/12/1977- Proposte al Consiglio Comunale di modifica art. 5”. Con tale delibera si è approvato di cassare l’intero art. 5 del regolamento riconoscendo al Sindaco la competenza alla determinazione di aliquote tariffe e prezzi….e di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse di predisporre il testo della deliberazione, istruita ritualmente , da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.
In riferimento a quanto sopra, a tutt’oggi il Consiglio Comunale non ha mai modificato l’art. 5 del Regolamento in questione, in tal senso vedasi la nota prot. n° 28990 del 04/07/2002 a firma del Segretario Generale Dott. A. Finotti e la nota prot. n° 17743 del 06/04/2011 a firma del nuovo Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio con le quali gli stessi dichiarano la validità dell’art. 5 e conseguentemente le competenze riconosciute al Consiglio Comunale in materia di determinazione di aliquote, tariffe e prezzi.
Se i riferimenti legislativi e regolamentari di cui sopra non bastassero, si comunica che nel merito sono state emesse anche delle sentenze da parte della CTP di Trapani e della CTR di Palermo contro il Comune di Castelvetrano che censurano il comportamento tenuto nel merito dalle ATO e dai Sindaci ed annullano la richiesta di pagamento per la Tarsu e per la TIA sempre per lo stesso motivo: “Incompetenza del Sindaco e/o dell’ATO a determinare la tariffa”
Le sentenze che si citano sono : la sentenza n° 90/03/12 depositata il 21/09/2012 della CTP di Trapani con la quale si annulla la TIA anno 2009 e la sentenza n° 77/35/10 depositata il 14/09/2010 della CTR di Palermo con la quale si annulla la Tarsu anno 2002 perché approvata illegittimamente con Provvedimento Sindacale n° 52 del 27/02/2001 ed in violazione a quanto statuito dall’art 5 del Regolamento sulle Entrate già più volte sopracitato.
In tale ultima sentenza la CTR nell’annullare l’atto impositivo dichiara altresì che: “…… Resta comunque impregiudicato il potere del Comune alla imposizione del tributo, sulla base di un principio di carattere generale fissato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale la conseguenza della eventuale illegittimità di una delibera tariffaria ha come conseguenza non già la liberazione del contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta rifiuti bensì l’applicazione della tariffa vigente in precedenza”.
Premesso quanto sopra
Si chiede un autorevole intervento del massimo Consesso Civico affinché si attivi immediatamente per il ripristino della legalità e si riappropri della propria competenza, che non si capisce in base a quale norma di legge è stata artatamente modificata e “delegata” in favore del Sindaco, organo monocratico incompetente per legge e per Statuto, a determinare tariffe, aliquote e prezzi dei servizi erogati ai cittadini.
Tutta la vicenda deve essere attenzionata e verificata con urgenza al fine di evitare che si ripresentino fra qualche anno problematiche come quelle della SAISEB che stanno per mettere in crisi il bilancio comunale con il paventato rischio di dissesto finanziario, e questo ancora una volta a danno di ignari cittadini che delegano, in buona fede, alla politica la gestione del bene comune.
Art. 5
“Al Consiglio Comunale compete la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza fermo restando le disposizioni previsti dal D.Lgs 77/95 e successive modifiche nell’ipotesi in cui l’ente versi in stato di dissesto. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario”.
Il Direttivo di Prc – Castelvetrano
23.10.2012